Sono modi differenti per indicare pneumatici invernali che, per legge, non necessitano del montaggio di dispositivi di aderenza aggiuntivi. Sono distinguibili dalla marcatura M+S presente sul fianco del pneumatico (è un’autodichiarazione del Costruttore) e dall’eventuale ulteriore pittogramma Alpino (una montagna a 3 picchi con un fiocco di neve al suo interno) che attesta il superamento di uno specifico test di omologazione su neve.
No, sono prodotti completamente diversi.
Come stabilito dalla Direttiva Ministeriale 2013, il periodo di utilizzo di questi pneumatici è compreso, in generale, tra il 15 novembre ed il 15 aprile, a prescindere dalle condizioni climatiche e/o dalla presenza di neve al suolo. Tale periodo può essere esteso in zone con condizioni climatiche particolari. In caso di vigenza di Ordinanze, è fatto obbligo il loro rispetto.
Le differenze di prestazione sono molto evidenti essendo i pneumatici invernali progettati e costruiti per dare, globalmente, il meglio nelle condizioni atmosferiche molto critiche (basse temperature unitamente ad asfalto umido/bagnato/innevato/ecc.) mentre i pneumatici normali offrono un compromesso migliore nelle condizioni di impiego normale.
Naturalmente sì, in funzione delle condizioni della strada. I pneumatici invernali montati nella stagione fredda possono peraltro avere un codice di velocità (massima) inferiore a quello previsto per il veicolo, e comunque non inferiore a Q (=160 km/h). Tale indicazione va posta all’interno dell’abitacolo, in posizione ben visibile dal conducente.
Normalmente sì. La verifica va sempre fatta “a freddo” nelle condizioni ambientali specifiche, rispettando in ogni caso le prescrizioni del Costruttore del veicolo.
No, sono adatti per l’impiego durante tutto l’inverno, anche se non nevica. Il Nuovo Codice della Strada ha recepito il nuovo termine “pneumatico invernale” riconoscendo così allo stesso migliori prestazioni durante tutta la stagione fredda.
Il Ministero ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza su fondo stradale.
Sì, lo prevede espressamente il Codice della Strada.
No, la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2004 ha chiarito che le misure specifiche per i pneumatici invernali indicate in Carta di Circolazione non sono da considerarsi in maniera restrittiva, ma aggiuntive alle versioni M+S delle altre misure indicate.
I proprietari o gestori delle strade possono emanare Ordinanze purché in conformità alla Direttiva Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013. In generale il periodo di vigenza è compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, salvo casi specifici. Le Ordinanze si applicano fuori dai centri abitati. I Comuni possono adottare nei centri abitati gli stessi provvedimenti di pari contenuto. I cartelli segnaletici stradali riguardanti le Ordinanze devono essere conformi. Le Ordinanze si applicano ai veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli che non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada e/o di fenomeni nevosi in atto. I pneumatici invernali devono essere omologati e se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare prot. 1049 del 17 gennaio 2014, ha chiarito che per “impiego stagionale” dei pneumatici invernali si intende dal 15/11 al 15/4, durante il quale può vigere l’obbligo del montaggio di pneumatici invernali (M+S) o catene a bordo. Regola generale: su un veicolo devono essere montati pneumatici con le caratteristiche indicate nella carta di circolazione (pneumatici di serie). Deroga: in inverno possono essere montati pneumatici M+S con codice di velocità più basso, ma non inferiore a “Q” (160 Km/h).
I veicoli così equipaggiati devono essere muniti di una targhetta monitoria ben visibile al conducente, che indichi la velocità massima consentita per i pneumatici montati.
Chi utilizza pneumatici invernali non di serie, gode di un periodo aggiuntivo di un mese prima ed un mese dopo la vigenza delle Ordinanze per le operazioni di montaggio/smontaggio (solo per il 2020 15 giugno grazie alla specifica deroga). La deroga si applica soltanto ai pneumatici invernali, impiegati per veicoli di categoria M1 (autovetture), N1 (furgoni fino a 3,5 ton) e 01 (rimorchi fino a 0,75 ton) nel periodo compreso tra il 15/10 ed il 15/5 (vedi circ. 104/95).
Da 16 maggio in poi, scade il termine massimo per la sostituzione delle gomme invernali con quelle estive, ma – legalmente parlando – l’obbligatorietà è solo per coloro che montano pneumatici invernali con un codice di velocità inferiore rispetto a quello della carta di circolazione. Sono infatti solo quelli gli automobilisti che rischiano una multa da 422 a 1.695 euro, oltre al ritiro della carta di circolazione, secondo l’articolo 78 del Codice della Strada; quelli invece che viaggiano con pneumatici invernali con il codice di velocità indicato nel libretto, possono decidere di fare il cambio-gomme con più tranquillità, visto che anche il tempo, in molte zone d’Italia, non è ancora esattamente estivo.