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pubblicato il 31 / 10 / 2018

1 novembre 2018: vietata la vendita dei pneumatici con resistenza al rotolamento di classe F

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Da domani, 1 novembre 2018, è vietata la vendita da parte del produttore di pneumatici di categoria C1 e C2, ovvero quelli destinati alle vetture e ai veicoli per il trasporto leggero, che presentano la classe di resistenza al rotolamento F. Lo stabilisce il Regolamento (CE) N. 661/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009. La vendita è vietata al produttore: questo significa che il gommista potrà ancora vendere queste gomme, e voi clienti acquistarle, per un periodo di 30 mesi a partire proprio dall’1 novembre 2018.  

Il Regolamento afferma:

A partire dal 1o novembre 2018 le autorità nazionali:

a) per motivi riguardanti i valori limite di resistenza al rotolamento degli pneumatici delle categorie C1 e C2 di cui alla tabella 2 della parte B dell’allegato II cessano di considerare validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di idoneità dei veicoli nuovi appartenenti alle categorie M, N e O, e vietano l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio di tali veicoli, se questi ultimi non sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione; e

b) vietano la vendita e l’entrata in servizio degli pneumatici nuovi destinati a tali veicoli, se tali pneumatici non rispettano i valori limite di resistenza al rotolamento di cui alla tabella 2 della parte B dell’allegato II.

La tabella 2 della parte B dell’allegato II, che indica i valori massimi del coefficiente di resistenza al rotolamento per ogni tipo di pneumatico, misurati in conformità della norma ISO 28580, è la seguente:

resistenza al rotolamento F

I valori di resistenza al rotolamento sono convertiti nella classe di resistenza al rotolamento secondo la tabella sottostante:

resistenza al rotolamento FNe consegue, quindi, che da oggi 1 novembre non possono essere più venduti da parte del produttore i pneumatici con classe di resistenza al rotolamento F. Secondo il regolamento stesso, tuttavia, i pneumatici delle categorie C1 e C2 che non rispettano tali requisiti, prodotti anteriormente alle date indicate, potranno comunque essere venduti sul mercato per un periodo non superiore a trenta mesi a partire da tali date.

Il Regolamento (CE) N. 661/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 è disponibile in PDF a questo link.

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