Oggi è il 15 novembre 2022: da oggi vige l’obbligo, pena multe severe, di avere pneumatici invernali o catene a bordo (possibilmente sapendo come si montano…), con una novità: le calze da neve sono state legalmente equiparate alle catene.
Ecco qui un articolo che vi spiega tutto, ma proprio tutto, su questo particolare periodo dell’anno: quando e cosa è effettivamente obbligatorio, le date, le multe per chi non si adegua e tutte le altre info utili.
Innanzitutto, specifichiamo che non esiste l’obbligo di montare pneumatici invernali: esiste l’obbligo di montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo dell’auto.
Partiamo dalle date del cambio gomme invernali 2022. La Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 prevede che tra il 15 novembre ed il 15 aprile l’Ente proprietario della strada e/o il gestore, possa “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”.
In alcune regioni come la Valle d’Aosta o su alcuni tratti montani particolarmente soggetti a nevicate, l’obbligo entra però già in vigore dal 15 ottobre e si può estendere fino al 15 maggio.
La direttiva si applica fuori dai centri abitati prevedendo un periodo uniforme, che però non è fisso. È consentita un’estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che presentano condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna a quote particolarmente elevate.
Secondo quanto riportato in una direttiva emanata dal Ministero dei Trasporti, è prevista una deroga che permette l’installazione da un mese prima dall’entrata in vigore dell’obbligo (quindi dal 15 ottobre) e la loro rimozione entro un mese dopo la conclusione (quindi il 15 maggio). Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere in vista del cambio gomme.
15 novembre 2022: per chi scatta l’obbligo dei pneumatici invernali o catene a bordo?
Per i veicoli a quattro ruote, incluse le auto, i tir e i mezzi pesanti. Le ordinanze non si applicano ai ciclomotori a due ruote ed ai motocicli che, tuttavia, non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada e/o di fenomeni nevosi in atto.
15 novembre 2022: cosa accade se non mi adeguo? A quanto ammontano le multe?
Chiunque, dal 15 novembre 2022 in poi, circolerà senza gomme invernali o catene a bordo sulle strade dove è previsto l’obbligo, potrebbe incappare in una sanzione amministrativa anche salata. Nei centri abitati la sanzione minima è di 41 euro, fino ad arrivare a 168 euro (come previsto dall’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della strada.
Fuori dai centri abitati invece, su autostrada o strada extraurbana principale o assimilate, la multa minima è di 84 euro per arrivare fino a 335 euro (art. 6 commi 4 lett. e) e 14).
In caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente, ai sensi dell’articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli. Quando non viene rispettato l’ordine è prevista una sanzione pecuniaria di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.
L’utilizzo di un sistema adeguato alle condizioni climatiche non è necessario solo per evitare sanzioni pecuniarie ma, soprattutto, per circolare in sicurezza.
15 novembre 2022: la novità calze da neve
Le calze da neve, chiamate anche Autosock dal nome dell’azienda che le ha inventate sono legalmente utilizzabili anche in Italia a partire dal 15 novembre 2022.
A gennaio 2023 verrà emanato un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che sostituirà il precedente del 2011, ma con la circolare 300/STRAD/1/0000035611.U/2022 del 27 ottobre 2022 il Viminale ha già autorizzato l’uso in Italia delle calze da neve in alternativa alle catene, comunicando agli operatori delle Forze dell’ordine adibiti ai controlli su strada di non sanzionarne l’utilizzo. Più info qui.
Cambio gomme invernali 2022: le gomme invernali si montano su 2 ruote o su tutte e 4?
Si raccomanda di montare 4 pneumatici invernali per avere comportamenti omogenei sugli assi e mantenere stabilità in curva e frenata.
M+S o pittogramma alpino (3pmsf)?
La disciplina prescrive la marcatura M+S (ovvero “MS”, “M/S”,”M-S”,”M&S”). La sigla M+S (o le sue varianti MS, M&S, M-S) iniziali di Mud e Snow, significa fango e neve in inglese. Si tratta di una sigla che i costruttori possono apporre sul fianco della gomma senza obblighi di legge. In altri termini si tratta di un’autodichiarazione del produttore durante la fase di omologazione della gomma che segnala ai consumatori che quegli pneumatici hanno caratteristiche di aderenza superiori rispetto alle gomme estive durante la stagione fredda. Di fatto, quindi, l’unico parametro di maggiore prestazioni è affidato alla buona fede dei costruttori, mentre non vige nessun obbligo di superare test specifici che ne comprovino la superiore performance.
I pneumatici marchiati con il logo alpino costituito dal simbolo del fiocco di neve e dal disegno di una montagna stilizzata con tre cime, definiti con l’acronimo 3PMSF di “3 peak mountain snowflake”, hanno invece superato dei test di omologazione previsti dal regolamento comunitario 117 dall’Unione europea. Sono pneumatici adatti all’uso in condizioni severe e sono molto più performanti dei pneumatici marchiati M+S in condizioni invernali.
Cambio gomme: codici di velocità
I pneumatici invernali montati nella stagione fredda possono avere un codice di velocità inferiore a quello previsto per il veicolo, ma non inferiore a Q (160 km/h) secondo la Direttiva 92/23/CE.
E’ necessario ricordare al conducente tale limite con un’indicazione visiva interna alla vettura. Il montaggio di pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello previsto, può essere contestato in fase di controlli su strada e in sede di revisione laddove avvengano non nella stagione invernale, ma in un periodo dell’anno diverso ed in particolare in zone geografiche con temperature più elevate. Nel caso in cui la Carta di Circolazione indichi varie misure alternative di pneumatici, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce con comunicazione 335M361 del 30.9.04 che è possibile equipaggiare gli autoveicoli con pneumatici invernali “corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla Carta di Circolazione”.
Cambio gomme invernali 2022: le domande più frequenti
Sento parlare di pneumatici invernali, da neve e termici. Esistono differenze?
Sono modi differenti per indicare pneumatici di tipo invernale che, per legge, non necessitano del montaggio di dispositivi di aderenza aggiuntivi. Sono distinguibili dalla marcatura M+S presente sul fianco del pneumatico (è un’autodichiarazione del Costruttore) e dall’eventuale ulteriore pittogramma Alpino (una montagna a 3 picchi con un fiocco di neve al suo interno) che attesta il superamento di uno specifico test di omologazione su neve.
Pneumatici invernali e pneumatici chiodati sono la stessa cosa?
No, sono prodotti completamente diversi.
Quando è il momento di montare i pneumatici invernali? Quando è consigliato toglierli?
Come stabilito dalla Direttiva Ministeriale 2013, il periodo di utilizzo di questi pneumatici è compreso, in generale, tra il 15 novembre ed il 15 aprile, a prescindere dalle condizioni climatiche e/o dalla presenza di neve al suolo. Tale periodo può essere esteso in zone con condizioni climatiche particolari. In caso di vigenza di Ordinanze, è fatto obbligo il loro rispetto.
Ci sono differenze di prestazione tra i pneumatici normali (detti anche estivi) e quelli invernali?
Le differenze di prestazione sono molto evidenti essendo i pneumatici invernali progettati e costruiti per dare, globalmente, il meglio nelle condizioni atmosferiche molto critiche (basse temperature unitamente ad asfalto umido/bagnato/innevato/ecc.) mentre i pneumatici normali offrono un compromesso migliore nelle condizioni di impiego normale.
Con i pneumatici invernali posso viaggiare alla stessa velocità di quelli normali?
Naturalmente sì, in funzione delle condizioni della strada. I pneumatici invernali montati nella stagione fredda possono peraltro avere un codice di velocità (massima) inferiore a quello previsto per il veicolo, e comunque non inferiore a Q (=160 km/h). Tale indicazione va posta all’interno dell’abitacolo, in posizione ben visibile dal conducente.
I pneumatici invernali devono essere gonfiati alla stessa pressione di quelli normali? In caso contrario dove posso trovare le indicazioni corrette?
Normalmente sì. La verifica va sempre fatta “a freddo” nelle condizioni ambientali specifiche, rispettando in ogni caso le prescrizioni del Costruttore del veicolo.
Che cosa sono i pneumatici “all season”?
“All season”, “4 stagioni”, “all weather”, “multipurpose”, “multiseason”, ecc. sono definizioni commerciali a cui ciascun Costruttore attribuisce contenuti tecnici specifici. Se hanno la marcatura M+S consentono la circolazione in presenza di Ordinanze. Per ulteriori chiarimenti fare riferimento al catalogo del singolo Costruttore.
I pneumatici invernali possono essere utilizzati solo ed esclusivamente in presenza di neve?
No, sono adatti per l’impiego durante tutto l’inverno, anche se non nevica. Il Nuovo Codice della Strada ha recepito il nuovo termine “pneumatico invernale” riconoscendo così allo stesso migliori prestazioni durante tutta la stagione fredda.
Quanti pneumatici invernali devo montare sulla mia auto?
Il Ministero ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza su fondo stradale.
Pneumatici invernali e pneumatici normali muniti di catene sono giuridicamente due soluzioni equivalenti ed alternative?
Sì, lo prevede espressamente il Codice della Strada.
Sulla Carta di Circolazione della mia auto sono riportate misure specifiche per i pneumatici invernali in aggiunta alle altre misure di pneumatici. Sono da considerarsi un obbligo esclusivo?
No, la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2004 ha chiarito che le misure specifiche per i pneumatici invernali indicate in Carta di Circolazione non sono da considerarsi in maniera restrittiva, ma aggiuntive alle versioni M+S delle altre misure indicate.
Ordinanze e cartelli
I proprietari o gestori delle strade possono emanare Ordinanze purché in conformità alla Direttiva Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013. In generale il periodo di vigenza è compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, salvo casi specifici. Le Ordinanze si applicano fuori dai centri abitati. I Comuni possono adottare nei centri abitati gli stessi provvedimenti di pari contenuto. I cartelli segnaletici stradali riguardanti le Ordinanze devono essere conformi. Le Ordinanze si applicano ai veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli che non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada e/o di fenomeni nevosi in atto. I pneumatici invernali devono essere omologati e se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote.
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