Parliamo di auto aziendale ad uso promiscuo, per la quale da luglio 2020 – o meglio, per i mezzi assegnati da luglio 2020 – sono cambiate un po’ le regole. L’uso per fini privati dell’auto aziendale comporta, per il lavoratore o il collaboratore, un beneficio in natura che concorre alla formazione del suo reddito imponibile.
Le regole dell’auto aziendale prevedono che tale beneficio, quantificato ai sensi dell’art. 51 del TUIR e riguardanti i veicoli assegnati fino al 30 giugno 2020, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente:
• nella misura pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, desumibile dalle tabelle ACI;
• al netto di quanto trattenuto al dipendente o da questi corrisposto nello stesso periodo d’imposta in cambio della possibilità di utilizzare anche a fini personali l’autovettura.
In seguito alla variazione delle regole dell’auto aziendale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, il beneficio in natura dei veicoli assegnati ad un dipendente o un collaboratore dal 1° luglio 2020 è determinato considerando le emissioni di anidride carbonica.
Le regole dell’auto aziendale prevedono queste nuove percentuali:
• 25% per veicoli di nuova immatricolazione il cui valore di emissione di CO2 supera i 60 g/km,
• 30% per veicoli con un valore di emissione di CO2 tra 60 g/km e 160 g/km,
• 40% per veicoli con un valore di emissione di CO2 tra 160 g/km e 190 g/km. Questa percentuale aumenterà al 50% a partire dal 2021,
• 50% per veicoli in cui valore di emissione di CO2 supera i 190 g/km. Questa percentuale aumenterà al 60% a partire dal 2021.
È necessario documentare ed informare il dipendente circa la concessione dell’autovettura aziendale ad uso promiscuo.
