Ieri, 15 novembre 2020, è scattato l’obbligo di avere le gomme invernali a bordo o, in alternativa, mettere le catene da neve nel baule: da oggi scatta la multa, perchè il Ministero dei trasporti ha negato la proroga richiesta dalle associazioni.
Obbligo pneumatici invernali 2020: per chi scatta l’obbligo dei pneumatici invernali?
Per i veicoli a quattro ruote, incluse le auto, i tir e i mezzi pesanti. Le ordinanze non si applicano ai ciclomotori a due ruote ed ai motocicli che, tuttavia, non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada e/o di fenomeni nevosi in atto.
Obbligo pneumatici invernali 2020: cosa accade se non mi adeguo? A quanto ammonta la multa se non circolo con gomme invernali?
Chiunque, dal 15 novembre 2020 in poi, circolerà senza gomme invernali o catene a bordo sulle strade dove è previsto l’obbligo, potrebbe incappare in una sanzione amministrativa anche salata. Nei centri abitati la multa minima è di 41 euro, fino ad arrivare a una multa di 168 euro (come previsto dall’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della strada.
Fuori dai centri abitati invece, su autostrada o strada extraurbana principale o assimilate, la multa minima è di 84 euro per arrivare fino alla multa massima di 335 euro (art. 6 commi 4 lett. e) e 14).

In caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente, ai sensi dell’articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli. Quando non viene rispettato l’ordine è prevista una multa di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.
L’utilizzo di un sistema adeguato alle condizioni climatiche non è necessario solo per evitare sanzioni pecuniarie ma, soprattutto, per circolare in sicurezza.
DPCM del 3 novembre 2020 – Posso andare dal gommista?
Se non avete ancora provveduto al cambio pneumatici siete in multa. Ma tanti, magari residenti in zona rossa o arancione, si stanno chiedendo “posso andare dal gommista?”
La risposta alla domanda che molti si stanno facendo è sì. La possibilità di spostamento degli automobilisti per effettuare il cambio gomme è sempre consentita, in tutte le zone, per garantire la sicurezza stradale e per ottemperare la legge. Meglio però prendere appuntamento!
Il fatto che sia possibile recarsi dal gommista viene confermato da una delle FAQ pubblicate sul sito del Governo, che avevamo richiamato ieri. Una delle risposte è infatti aderente a quanto ipotizzato dalle Associazioni del settore pneumatici.
Domanda: si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Risposta: Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 3 novembre 2020, la cui lista è disponibile nell’allegato 23.
Gli automobilisti possono dunque andare dal gommista ed acquistare i pneumatici in quanto tali prodotti rientrano nelle vendite al dettaglio ammesse nell’allegato 23. Inoltre essendo il montaggio e smontaggio dei pneumatici una attività artigianale assimilabile quelle produttive, non è soggetta a restrizione.

Tutto ciò premesso le associazioni Assogomma e Federpneus ritengono che gli automobilisti possano andare ad effettuare acquisti, sostituzioni o manutenzione dei pneumatici dal loro gommista di fiducia in qualsiasi parte d’Italia anche successivamente al 15 novembre. Si tratta di uno stato di necessità per adempiere a specifici obblighi di legge, che non possono essere derogati. In ogni caso, dopo il 15 novembre l’automobilista dovrà attenersi alle restrizioni previste dalle Ordinanze e quindi disporre di catene a bordo nel tragitto per arrivare presso il rivenditore specialista.
Il DPCM del 3 novembre 2020 introduce misure restrittive, simili ai precedenti DPCM e Decreti in materia, a partire dal 6 novembre sino al 3 dicembre 2020. Il principio regolatore (vedi art.1) è sempre quello di mantenere le distanze di sicurezza e di utilizzare misure di protezione individuale (mascherine) in ambiente chiuso ed all’aperto. Inoltre, gli spostamenti sono da ridursi il più possibile e devono essere motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute o di studio.
Obbligo pneumatici invernali 2020: via libera per il cambio gomme anche nella zona rossa
Per le zone con uno scenario di massima gravità ed un livello di rischio alto (vedi art.3), comunemente dette area “rossa”, gli spostamenti delle persone sono regolati dall’art.3 comma 4, lettera a):
“È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.”

Il DPCM sospende le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per alcune attività come individuate nell’allegato 23, tra cui compare anche l’attività riconducibile al commercio di pneumatici. Il DPCM consente altresì la prosecuzione delle attività produttive tra cui rientrano quelle professionali/artigianali come il montaggio e smontaggio di pneumatici.
A ciò si aggiunga quanto previsto in materia di circolazione stradale durante il periodo invernale che prescrive che il rimontaggio di pneumatici invernali avvenga entro il 15 novembre, rispettando così le Ordinanze emesse da più della metà delle province d’Italia e dai proprietari e gestori di strade ed autostrade ai fini della sicurezza stradale.
Conclude Fabio Bertolotti – Direttore di Assogomma: “Andare dal gommista è consentito per ragioni di sicurezza stradale e per adempiere a specifici obblighi di legge. È una operazione indispensabile che deve essere effettuata nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie. Il primo fondamentale consiglio è quello di fissare un appuntamento per evitare assembramenti e presentarsi dotati di dispositivi di protezione”.
Obbligo pneumatici invernali 2020: le gomme invernali si montano su 2 ruote o su tutte e 4?
Si raccomanda di montare 4 pneumatici invernali per avere comportamenti omogenei sugli assi e mantenere stabilità in curva e frenata.
M+S o pittogramma alpino?
La disciplina prescrive la marcatura M+S (ovvero “MS”, “M/S”,”M-S”,”M&S”). La sigla M+S (o le sue varianti MS, M&S, M-S) iniziali di Mud e Snow, significa fango e neve in inglese. Si tratta di una sigla che i costruttori possono apporre sul fianco della gomma senza obblighi di legge. In altri termini si tratta di un’autodichiarazione del produttore durante la fase di omologazione della gomma che segnala ai consumatori che quegli pneumatici hanno caratteristiche di aderenza superiori rispetto alle gomme estive durante la stagione fredda. Di fatto, quindi, l’unico parametro di maggiore prestazioni è affidato alla buona fede dei costruttori, mentre non vige nessun obbligo di superare test specifici che ne comprovino la superiore performance.
I pneumatici marchiati con il logo alpino costituito dal simbolo del fiocco di neve e dal disegno di una montagna stilizzata con tre cime, definiti con l’acronimo 3PMSF di “3 peak mountain snowflake”, hanno invece superato dei test di omologazione previsti dal regolamento comunitario 117 dall’Unione europea. Sono pneumatici adatti all’uso in condizioni severe e sono molto più performanti dei pneumatici marchiati M+S in condizioni invernali.

Cambio gomme: codici di velocità
I pneumatici invernali montati nella stagione fredda possono avere un codice di velocità inferiore a quello previsto per il veicolo, ma non inferiore a Q (160 km/h) secondo la Direttiva 92/23/CE.
E’ necessario ricordare al conducente tale limite con un’indicazione visiva interna alla vettura. Il montaggio di pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello previsto, può essere contestato in fase di controlli su strada e in sede di revisione laddove avvengano non nella stagione invernale, ma in un periodo dell’anno diverso ed in particolare in zone geografiche con temperature più elevate. Nel caso in cui la Carta di Circolazione indichi varie misure alternative di pneumatici, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce con comunicazione 335M361 del 30.9.04 che è possibile equipaggiare gli autoveicoli con pneumatici invernali “corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla Carta di Circolazione”.

Obbligo pneumatici invernali 2020: le domande più frequenti
Sento parlare di pneumatici invernali, da neve e termici. Esistono differenze?
Sono modi differenti per indicare pneumatici di tipo invernale che, per legge, non necessitano del montaggio di dispositivi di aderenza aggiuntivi. Sono distinguibili dalla marcatura M+S presente sul fianco del pneumatico (è un’autodichiarazione del Costruttore) e dall’eventuale ulteriore pittogramma Alpino (una montagna a 3 picchi con un fiocco di neve al suo interno) che attesta il superamento di uno specifico test di omologazione su neve.
Pneumatici invernali e pneumatici chiodati sono la stessa cosa?
No, sono prodotti completamente diversi.
Quando è il momento di montare i pneumatici invernali? Quando è consigliato toglierli?
Come stabilito dalla Direttiva Ministeriale 2013, il periodo di utilizzo di questi pneumatici è compreso, in generale, tra il 15 novembre ed il 15 aprile, a prescindere dalle condizioni climatiche e/o dalla presenza di neve al suolo. Tale periodo può essere esteso in zone con condizioni climatiche particolari. In caso di vigenza di Ordinanze, è fatto obbligo il loro rispetto.
Ci sono differenze di prestazione tra i pneumatici normali (detti anche estivi) e quelli invernali?

Le differenze di prestazione sono molto evidenti essendo i pneumatici invernali progettati e costruiti per dare, globalmente, il meglio nelle condizioni atmosferiche molto critiche (basse temperature unitamente ad asfalto umido/bagnato/innevato/ecc.) mentre i pneumatici normali offrono un compromesso migliore nelle condizioni di impiego normale.
Con i pneumatici invernali posso viaggiare alla stessa velocità di quelli normali?
Naturalmente sì, in funzione delle condizioni della strada. I pneumatici invernali montati nella stagione fredda possono peraltro avere un codice di velocità (massima) inferiore a quello previsto per il veicolo, e comunque non inferiore a Q (=160 km/h). Tale indicazione va posta all’interno dell’abitacolo, in posizione ben visibile dal conducente.
I pneumatici invernali devono essere gonfiati alla stessa pressione di quelli normali? In caso contrario dove posso trovare le indicazioni corrette?
Normalmente sì. La verifica va sempre fatta “a freddo” nelle condizioni ambientali specifiche, rispettando in ogni caso le prescrizioni del Costruttore del veicolo.
Che cosa sono i pneumatici “all season”?
“All season”, “4 stagioni”, “all weather”, “multipurpose”, “multiseason”, ecc. sono definizioni commerciali a cui ciascun Costruttore attribuisce contenuti tecnici specifici. Se hanno la marcatura M+S consentono la circolazione in presenza di Ordinanze.
Per ulteriori chiarimenti fare riferimento al catalogo del singolo Costruttore.
I pneumatici invernali possono essere utilizzati solo ed esclusivamente in presenza di neve?
No, sono adatti per l’impiego durante tutto l’inverno, anche se non nevica. Il Nuovo Codice della Strada ha recepito il nuovo termine “pneumatico invernale” riconoscendo così allo stesso migliori prestazioni durante tutta la stagione fredda.
Quanti pneumatici invernali devo montare sulla mia auto?
Il Ministero ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza su fondo stradale.
Pneumatici invernali e pneumatici normali muniti di catene sono giuridicamente due soluzioni equivalenti ed alternative?
Sì, lo prevede espressamente il Codice della Strada.
Sulla Carta di Circolazione della mia auto sono riportate misure specifiche per i pneumatici invernali in aggiunta alle altre misure di pneumatici. Sono da considerarsi un obbligo esclusivo?
No, la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2004 ha chiarito che le misure specifiche per i pneumatici invernali indicate in Carta di Circolazione non sono da considerarsi in maniera restrittiva, ma aggiuntive alle versioni M+S delle altre misure indicate.
Ordinanze e cartelli
I proprietari o gestori delle strade possono emanare Ordinanze purché in conformità alla Direttiva Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013. In generale il periodo di vigenza è compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, salvo casi specifici. Le Ordinanze si applicano fuori dai centri abitati. I Comuni possono adottare nei centri abitati gli stessi provvedimenti di pari contenuto. I cartelli segnaletici stradali riguardanti le Ordinanze devono essere conformi. Le Ordinanze si applicano ai veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli che non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada e/o di fenomeni nevosi in atto. I pneumatici invernali devono essere omologati e se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote.
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